ZES UNICA GRANDE OPPORTUNITA’ MA SOLO PER IL 2024

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ZES UNICA GRANDE OPPORTUNITA’ MA SOLO PER IL 2024

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Il “decreto Sud” del 19 settembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e rende ufficiali le misure per il rilancio dell’economia delle aree del Mezzogiorno.

Il decreto prevede all’art.15 l’istituzione, dal 1° gennaio 2024, della c.d. “ZES unica” per il Mezzogiorno. La zona economica speciale (ZES) è una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale le aziende già operative e quelle che si insedieranno potranno beneficiare di agevolazioni per lo sviluppo d’impresa e per i nuovi investimenti. La “ZES unica”, comprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

La norma prevede un’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive per le imprese già operative o che si insedieranno, e nell’art.16 si riconosce un contributo sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, destinato alle imprese ubicate nei territori indicati dalla norma che effettuano acquisti di beni strumentali destinati a strutture produttive. A differenza della versione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 7 settembre, che riconosceva l’agevolazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026,il decreto Sud limita il nuovo credito d’imposta solo al 2024.
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
E’ agevolato anche l’acquisto di terreni e l’acquisto, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore dell’investimento agevolato.
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio al 13 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Le imprese beneficiarie devono mantenere, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento, la loro attività nelle aree nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione.
Il credito d’imposta è rideterminato:

  • se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
  • se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.

Non possono usufruire dell’’agevolazione i soggetti che operano in determinati settori quali industria siderurgica, carbonifera e lignite, trasporti e relative infrastrutture, produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, banda larga nonché creditizio, finanziario e assicurativo.
Sono escluse, inoltre, le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e le imprese in difficoltà secondo la normativa comunitaria.
Entro fine anno verranno emanate le modalità di accesso al credito d’imposta previsto dalla “Zes Unica”.

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