
Il 12 febbraio 2015 è stato firmato dai titolari del dicastero delle attività culturali e dell’economia il decreto che sancisce la piena operatività del credito d’imposta del 30% per le imprese attive nella ricezione turistica che decidono di trasferire i propri servizi sul web.
Le risorse disponibili ammontano a 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta dal 2015 al 2019. Possono fare richiesta per il finanziamento agevolato le strutture alberghiere con almeno 7 camere, gli affittacamere, i residence, gli alberghi diffusi, gli ostelli per la gioventù.
Le agenzie di viaggi e i tour operator sono compresi nel novero, ma nel loro caso il credito d’imposta è pari al 10% e non al 30 come per le altre strutture ricettive.
Il credito d’imposta copre le seguenti voci:
- Spese per impianti wi-fi, che devono avere come obiettivo la fornitura al cliente finale di un servizio gratuito con una velocità di connessione pari a 1 MB/s.
- Spese per l’installazione di modem e router.
- Spese per la realizzazione di siti web ottimizzati per la visione su mobile.
- Spese per programmi utilizzabili per implementare il servizio di vendita diretta di prodotti e di prenotazione dei pernottamenti.
- Spese per l’acquisto di spazi pubblicitari online.
- Spese per la formazione in ambito digitale del personale e del titolare d’impresa.
L’importo massimo perché la spesa possa essere oggetto di agevolazioni è pari a 41.666 euro, e gli acquisti devono essere effettuati negli anni 2014, 2015 e 2016. I finanziamenti agevolati non possono superare l’importo complessivo di 12.500 euro.
Le strutture ricettive interessate possono fare domanda per il credito d’imposta entro 60 giorni dalla definizione delle modalità telematiche per le spese sostenute nel 2014, mentre per quanto riguarda il 2015 è necessario presentare l’istanza dal 1° gennaio al 28 febbraio 2016.
I finanziamenti agevolati per le spese del 2016 potranno essere richiesti tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2017. Alla domanda deve essere allegato l’elenco degli interventi effettuati e l’attestazione delle spese. In caso di mancata ottemperanza ai requisiti generali il credito d’imposta può essere revocato anche dopo la sua ricezione.