Riportiamo le FAQ che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato sul sito, per dare risposta alle interrogazioni delle imprese, al fine di semplificare lâuso degli incentivi di Transizione 5.0
Procedura per lâaccesso allâagevolazione
Per lâinoltro delle comunicazioni, la piattaforma informatica richiede che sia indicato lâindirizzo della struttura produttiva oggetto di intervento corredato dai relativi riferimenti catastali. Quali dati devono essere comunicati nel caso in cui i beni oggetto del progetto di innovazione siano destinati a cantieri temporanei o comunque vengano impiegati presso siti esterni alla sede dellâimpresa, come ad esempio nel caso di pale gommate, piattaforme aeree, mezzi per lo spurgo e sistemi di movimentazione portuale?
Nel caso in cui il processo produttivo preveda lo svolgimento di operazioni esterne alla propria sede, lâimpresa potrĂ indicare i dati relativi allâubicazione della propria sede legale.
Le ESCO (Energy Service Company) rientrano tra i beneficiari dellâincentivo Transizione 5.0 previsto dallâart. 3 del DECRETO 24 luglio 2024?
SĂŹ, tra i soggetti beneficiari dellâincentivo Transizione 5.0, previsti dallâart. 3 del DECRETO 24 luglio2024, rientrano anche le ESCO (Energy Service Company). Le attivitĂ svolte dalle ESCO, in genere tramite contratti EPC (Energy Performance Contract), si adattano in modo particolarmente efficace agli obiettivi del piano Transizione 5.0.Le ESCO, attraverso gli investimenti realizzati, permettono di ottenere unâefficienza energetica sui processi dellâazienda cliente, risultando essere i potenziali beneficiari diretti dellâincentivo. La valutazione della riduzione percentuale dei consumi energetici, che costituisce il parametro per la concessione dellâincentivo, deve essere effettuata sui processi del cliente che utilizza il servizio, poichĂŠ è su questi processi che si realizza lâefficientamento energetico
Quindi:
– beneficiario dellâincentivo: la ESCO, che realizza lâinvestimento e implementa il miglioramento energetico.
– oggetto della valutazione di efficientamento: i processi dellâazienda cliente, sui quali la ESCO interviene per ridurre i consumi energetici.
Questa struttura consente alle ESCO di beneficiare dellâincentivo mentre contribuiscono allâefficienza energetica delle imprese clienti, in linea con gli obiettivi di sostenibilitĂ e innovazione promossi dal piano Transizione 5.0.
 Con riferimento allâarticolo 12 comma 4: âa seguito dellâavvenuta prenotazione ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dellâimporto del credito dâimposta prenotato ai sensi dei commi 2 e 3, lâimpresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa allâ effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui allâart. 6 sia degli investimenti di cui allâart.7.â, se lâimpresa opta per la sottoscrizione del contratto di leasing è sufficiente la stipula e lâemissione della fattura del maxi-canone anticipato, anche inferiore al 20%, come conferma dellâavvio dellâinvestimento?
SĂŹ, la stipula del contratto di leasing e lâimpegno assunto con il fornitore dalla SocietĂ di Leasing con la sottoscrizione dellâordine di acquisto è sufficiente per adempiere allâobbligo di avvio dellâinvestimento, indipendentemente dallâentitĂ del canone anticipato concordato tra utilizzatore e societĂ di leasing.
Beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232
Ă possibile agevolare con lâincentivo Transizione 5.0 i veicoli agricoli e forestali?
I veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE2016/1628, per poter fruire dellâincentivo Transizione 5.0 devono soddisfare, oltre ai requisiti giĂ previsti per Transizione 4.0 (quali le 5+2 di 3 caratteristiche tecnologiche in quanto riconducibili ai beni inclusi al punto elenco 11 del primo gruppo dellâallegato A alla legge 232/2016), anche le seguenti condizioni:
– Lâuso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile;
– Lâammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo;
– La sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V.
Il passaggio ad un veicolo agricolo di tipo Stage V risulta verificato laddove, in sede di acquisto del nuovo veicolo, venga realizzata la contestuale dismissione di un veicolo univocamente identificatocon motore Stage I (o precedente).
Il rispetto delle condizioni sopra richiamate non viene meno anche nel caso in cui per lâuso dei veicoli agricoli e forestali si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.
In caso di investimento in un bene strumentale 4.0 sostitutivo di un bene esistente è necessario procedere allâalienazione del bene sostituito?
Nel caso di un investimento in un bene strumentale che sostituisce un bene esistente, non è obbligatorio alienare (cioè, vendere o dismettere) il bene sostituito. Anche se lâalienazione non è obbligatoria, mantenere un registro aggiornato degli asset aziendali che mostri chiaramente la sostituzione del bene e la sua nuova destinazione può essere utile in sede die ventuale accertamento.
Lâalienazione del bene sostituito non è necessaria per accedere allâincentivo, ma una gestione trasparente e accurata della documentazione è consigliabile per garantire conformitĂ alle normative e ridurre il rischio di contestazioni future.
Gli impianti tecnici di servizio sono normalmente esclusi dallâeleggibilitĂ secondo la prassi sin qui adottata per gli incentivi 4.0 (cfr. Circolare MiSE n. 177355/2018 punto 6) in quanto, a prescindere dalle caratteristiche tecnologiche degli stessi, non risultano direttamente correlati al funzionamento delle nuove macchine o impianti ammissibili al beneficio. Nel caso di attivitĂ non produttive, quali quelle connesse ai servizi, ad esempio, nel caso di un albergo, tali impianti sono di fatto alla base dellâerogazione dei servizi stessi. Si possono considerare pertanto ammissibiliallâincentivo Transizione 5.0, in qualitĂ di beni strumentali riconducibili allâallegato A?
Gli impianti tecnici di servizio, qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili allâincentivo Transizione 5.0, nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, lâutilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura. Nel caso di specie questi impianti sono riconducibili alla voce âcomponenti, sistemi e soluzioniintelligenti per la gestione, lâutilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni.â del secondo gruppo dellâallegato A. Restano comunque esclusi i sistemi di produzione di energia (ad esempio centrali termiche) salvo si tratti di sistemi di elettrificazione del calore alimentati da fonte rinnovabile, ammissibili in quanto impianti di autoproduzione previsti dallâart. 7 lettera c) del Decreto Attuativo. Ad esempio, risultano ammissibili gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri, ospedalieri e degli esercizi commerciali ove gestiti da appositi software di gestione efficiente dellâenergia.
Le macchine agricole semoventi con motore endotermico alimentate a combustibile fossile e per le quali lâutilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile, aventi destinazione dâuso come macchine agricole e/o forestali semoventi e marcate CE secondo ladirettiva macchine e non omologate in base al regolamento UE 167/2013, possono comunque beneficiare dellâincentivo Transizione 5.0, anche se non sono classificabili come trattori ai sensi del punto 8 dellâarticolo 3 del regolamento?
SĂŹ, le macchine agricole semoventi, come le mietitrebbie, le falcia-condizionatrici, le raccoglitrici, le vendemmiatrici e altre, possono beneficiare dellâincentivo, alle stesse condizioni previste per i veicoli agricoli e forestali cui al punto 2) della lettera a) del comma 1 articolo 5 del Decreto Attuativo, anche se non sono omologate secondo il regolamento UE 167/2013, ma sono marcate CE in base alla direttiva macchine e destinate allâuso agricolo e/o forestale, indipendentemente dalla loro eventuale omologazione nazionale per la circolazione stradale. Queste macchine, pur non rientrando formalmente nella definizione di âveicolo agricolo e forestaleâ o di âtrattoreâ (come da punto 8, articolo3 del regolamento 167/2013), sono comunque considerate ammissibili allâagevolazione in quanto sono veicoli semoventi progettati per svolgere autonomamente lavorazioni agricole specifiche. A differenza dei trattori agricoli, che sono progettati appositamente per generare potenza trainante oazionare attrezzature intercambiabili tramite presa di forza, queste macchine agricole hanno una funzione operativa autonoma e sono costruite per effettuare specifiche lavorazioni nel settore agricolo e forestale eseguendo in molti casi con un solo macchinario lavorazioni che sarebbero altrimenti svolte in maniera âcombinataâ dal trattore con attrezzature trainate o portate. Lo spirito della norma intende infatti includere anche tali macchine agricole, poichĂŠ svolgono un ruolo chiave nelle attivitĂ agricole e forestali, pur non rientrando nella definizione stretta di trattori. Pertanto, anche le macchine agricole semoventi identificate come tali, ma non omologate come trattori secondo il regolamento 167/2013, sono considerate ammissibili per lâincentivo, a condizione che rispettino i requisiti di base relativi allâutilizzo in ambito agricolo e forestale.
Calcolo del risparmio energetico
Come si calcola il risparmio energetico nel caso in cui il processo produttivo integrato dal bene o dalla linea produttiva oggetto dâinvestimento è localizzato allâinterno di una diversa disponibilitĂ dellâimpresa?
Ă utile ricordare che, come indicato nella FAQ n. 4.9, qualora il progetto di innovazione riguardi lâintegrazione di un processo produttivo esistente con una nuova linea allâinterno della medesima struttura produttiva, la riduzione dei consumi energetici può essere calcolata confrontando lâindicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con lâindicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo. Anche nel caso in cui il progetto di innovazione preveda lâintegrazione del processo produttivo con una nuova linea in funzione allâinterno di una diversa struttura produttiva nella disponibilitĂ dellâimpresa, per il calcolo della riduzione dei consumi energetici è possibile adottare lo scenario controfattuale o, inalternativa, confrontare lâindicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con lâindicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo.
Inoltre, tali indicazioni devono ritenersi applicabili anche nei casi in cui:
– Il progetto di innovazione preveda la dismissione o sostituzione di una linea in funzione con una nuova linea, che realizza il medesimo processo produttivo, destinata ad una diversa struttura produttiva nella disponibilitĂ dellâimpresa;
– il progetto di innovazione riguardi lo spostamento con un intervento di revamping di una linea allâinterno di una diversa struttura produttiva nella disponibilitĂ dellâimpresa.
 Nel caso in cui lâimpresa voglia effettuare una campagna di misure per la stima del consumo energetico normalizzato, deve utilizzare una frequenza minima di campionamento?
La campagna di misure non è necessariamente vincolata ad una frequenza di campionamento, ma deve essere condotta al fine di determinare in modo efficace e ripetibile idonei indicatori di prestazione energetica riferiti a opportune variabili operative. I consumi normalizzati potranno pertanto essere determinati mettendo in relazione tali indicatori di prestazione energetica con i volumi produttivi attesi espressi in termini di variabile operativa.
Nel settore agricolo in che modo è possibile definire la âstruttura produttivaâ e il âprocesso produttivoâ?
Per le imprese operanti nel settore agricolo, è possibile definire:
– âprocesso produttivoâ: la singola fase agronomica, quale può essere, ad esempio, una fase di preparazione del terreno, la semina, il trattamento o irrorazione, il diserbo, la concimazione o la raccolta. Il singolo processo produttivo può essere eseguito da una macchina operatrice semovente specificamente progettata per quellâobiettivo (ad esempio la mietitrebbia per la raccolta del grano o la barra irroratrice semovente per i trattamenti) oppure da unâattrezzatura trainata, semi-portata o portata da una trattrice agricola (ad esempio la seminatrice trainata da una trattrice agricola).
âstruttura produttivaâ: il terreno agricolo, di appartenenza dellâimpresa agricola che realizza il progetto di investimento â nonchĂŠ gestito o lavorato dalla stessa secondo contratti di affitto o comodato dâuso â in cui sono svolti tutti i processi produttivi connessi a una specificacoltivazione o attivitĂ zootecnica.
 Nel caso di una âsocietĂ di locazione operativaâ (ad esempio, noleggio a lungo termine di carrelli elevatori) che acquista un bene strumentale 4.0 per noleggiarlo a un soggetto terzo, come e dove devono essere verificati i requisiti obbligatori di riduzione dei consumi energetici richiesti dal piano Transizione 5.0?
Coerentemente con quanto riportato dalla normativa e dalle interpretazioni per situazioni analoghe della prassi consolidatasi nellâambito dellâincentivo 4.0, il noleggiante (cioè, la societĂ di locazione operativa) è il soggetto che ha diritto allâagevolazione fiscale e che deve dimostrare il soddisfacimento dei vincoli di efficienza energetica previsti dal piano Transizione 5.0. Lâobbligo può essere soddisfatto internamente o esternamente alla societĂ di noleggio. Pertanto, entrambe le opzioni sono ritenute valide:
– la riduzione dei consumi può essere verificata a livello di processo interno del noleggiante, ad esempio misurando lâefficienza complessiva della flotta di carrelli gestiti dalla societĂ di noleggio.
– in alternativa, la verifica può avvenire a livello del processo dellâutilizzatore finale (cliente),valutando il miglioramento dellâefficienza energetica direttamente nei processi dellâutente del servizio di noleggio. Ă necessario, tuttavia, che i due casi siano mutuamente esclusivi: una volta scelta lâopzione di verifica (interna o esterna), questa deve essere applicata in modo coerente.
 Nel caso in cui, a causa della complessitĂ del bene, come una linea di produzione customizzata progettata per un processo unico ed esclusivo, non sia possibile applicare lo âscenario controfattualeâ per la valutazione dellâefficienza energetica, è ammessa unâalternativa per determinare la riduzione dei consumi?
SĂŹ, nel caso di beni complessi e unici, come una linea di produzione customizzata destinata a unprocesso specifico, è possibile adottare un approccio alternativo per la valutazione dellâefficienzaenergetica quando non è praticabile uno scenario controfattuale data lâimpossibilitĂ di reperire sul mercato beni comparabili. In situazioni di questo tipo, è consentito scomporre la linea di produzione in componenti significativi dal punto di vista dei consumi energetici e condurre uno scenario controfattuale parziale solo su questi elementi. Per individuare i componenti da valutare, è raccomandato lâuso di unâanalisi di Pareto, che permette di identificare le parti della linea con un impatto rilevante sui consumi totali. I componenti selezionati, che rappresentano la maggior parte del fabbisogno energetico, saranno cosĂŹ soggetti a valutazione comparativa in uno scenario controfattuale parziale, consentendo di stimare in modo accurato lâefficienza energetica del bene complesso.
Questo approccio è considerato valido per dimostrare la riduzione dei consumi in conformitĂ ai requisiti previsti, purchĂŠ lâanalisi di Pareto e le metodologie di scomposizione siano documentate in modo rigoroso e trasparente.
 Nella valutazione della riduzione dei consumi energetici per i sistemi di âPower Qualityâfinalizzati allâottimizzazione dei consumi di energia elettrica, è possibile considerare solo il vettore energia elettrica, includendo anche i servizi generali e ausiliari?
SĂŹ, nella valutazione della riduzione dei consumi energetici per i sistemi di âPower Qualityâ (come isistemi di rifasamento o di stabilizzazione delle tensioni), è possibile limitare lâanalisi al solo vettore energia elettrica su cui il sistema di power quality agisce. Questo approccio risulta coerente con quanto specificato nella FAQ 4.11, in cui si chiarisce che il risparmio energetico si determina rapportando i consumi di energia elettrica prima (ex ante) e dopo (ex post) lâinstallazione del sistema. Per una valutazione completa, è ammesso considerare tutti gli usi energetici a valle del sistema, inclusi i consumi relativi ai servizi generali e ausiliari, come lâilluminazione e il condizionamento. Questo approccio consente una stima accurata dei benefici in termini di efficienza energetica, considerando tutti gli utilizzi elettrici su cui il sistema di power quality ha un impatto, direzionando cosĂŹ lâanalisi esclusivamente su quel vettore energetico.
Impianti per lâautoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
 Gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili possono essere posizionati anche in un sito differente da quello sul quale insiste la struttura produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico attraverso lâinvestimento in beni strumentali 4.0?
SĂŹ, gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili sono agevolabili sia se localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico attraverso lâinvestimento in beni strumentali 4.0, sia se ubicati presso edifici o siti diversi (autoconsumo a distanza). Nel caso di autoconsumo a distanza, il sito di autoproduzione deve essere nella disponibilitĂ dellâimpresa stessa e deve esserci coincidenza tra produttore dellâenergia e cliente finale (stesso codicefiscale – C.F.). Inoltre, lâimpianto può essere direttamente interconnesso alla struttura produttiva con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dellâunitĂ di produzione e dellâunitĂ di consumo dellâimpresa, oppure lâimpresa può utilizzare la rete di distribuzione esistente per impiegare lâenergia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi e consumarla presso la struttura produttiva, a condizione che i siti di autoproduzione e autoconsumo siano localizzati nella medesima zona dimercato.
Si specifica che le zone di mercato sono quelle riportate nellâAllegato A.24 al Codice di rete italiano, che descrive la struttura delle zone della rete rilevante, cosĂŹ come approvata dalla Deliberazione ARERA103/19/R/eel. Le zone geografiche in cui è stata suddivisa la RTN, in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, sono le seguenti:
Zona Nord
Zona Centro Nord
Zona Centro Sud
Zona Sud
Zona Calabria
Zona Sicilia
Zona Sardegna
Nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui allâarticolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, cosĂŹ come modificato dallâart. 1, comma 6 del decretolegge113/2024, come è possibile soddisfare i requisiti richiesti per i moduli fotovoltaici ai fini dellâammissibilitĂ allâagevolazione?
La Circolare operativa Transizione 5.0, al capitolo 3.1.1, nelle more della predisposizione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui allâarticolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023,n.181 da parte di ENEA, ha richiesto per i moduli fotovoltaici ammessi alla misura Transizione 5.0:-la conformitĂ ad alcune specifiche norme tecniche;-la garanzia di esecuzione delle prestazioni minime cosĂŹ come previste rispettivamente per le tresezioni a), b) e c) del Registro;-a testimonianza del rispetto dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo, la dotazione di:
– un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dellâidentificazione dellâorigine del prodotto, a dimostrazione che siano state eseguite allâinterno dei Paesi UE;
– di certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualitĂ ), ISO 45001 (Sistemi digestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore dei moduli da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto dellâispezione di fabbrica.
Fermo restando lâobbligo di dotarsi, in ogni caso, dellâattestato di controllo del processo produttivo infabbrica (c.d. âFactory Inspection Attestationâ) ai fini dellâidentificazione territoriale dei moduli e, ove previsto, delle celle, le imprese che richiedono lâaccesso al beneficio certificano il possesso dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo per i moduli fotovoltaici ammessi, mediante la trasmissione di unâattestazione rilasciata dal produttore, ex art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19. Detta attestazione, da produrre al momento del completamento del progetto di innovazione, dovrĂ , in ogni caso, assicurare il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dallâarticolo 12,comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 181/2023, cosĂŹ come modificato dallâart. 1, comma 6 deldecreto-legge 113/2024, e dovrĂ contenere, in particolare, una dichiarazione da parte del produttore dei moduli fotovoltaici che attesti la sostanziale conformitĂ dellâimpresa con i requisiti qualitativisottostanti al rilascio delle certificazioni ISO.
Il GSE si riserva di poter effettuare accertamenti di merito circa la rispondenza dellâattestazione con i requisiti indicati dal legislatore.
Nelle more dellâadozione del Registro, il rispetto dei richiamati requisiti ISO potrĂ essere altresĂŹ provato dagli operatori attraverso il possesso di certificazioni di qualitĂ aziendale equipollenti, rilasciate per le medesime finalitĂ di cui alle menzionate certificazioni ISO.
 Tra gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo, con elettrificazione dei consumi termici, rientrano gli impianti solari termici?
La produzione di calore tramite un impianto solare termico può essere considerata assimilabile nellâambito della âelettrificazione degli usi termiciâ o, piĂš in generale, della decarbonizzazione dei consumi termici. Anche se tecnicamente non si tratta di âelettrificazioneâ in senso stretto (poichĂŠ lâenergia termica proviene direttamente dal sole e non dallâelettricitĂ ), rientra comunque negli approcci che utilizzano fonti rinnovabili per sostituire combustibili fossili nella produzione di calore. Gli impianti basati su tale tecnologia risultano pertanto ammissibili allâincentivo, a condizione che il calore prodotto sia interamente destinato al processo produttivo. Sono in corso di definizione i parametri per il calcolo del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia termica di tale tipologia.
 Nel calcolo del fabbisogno di energia per il dimensionamento degli impianti di autoproduzione agevolabili in Transizione 5.0, è possibile applicare una ânormalizzazioneâ che tenga conto di variabili e condizioni future?
SĂŹ, il fabbisogno di energia per il dimensionamento degli impianti di autoproduzione, da determinare in base ai consumi dellâesercizio precedente allâavvio del progetto, può essere soggetto a una normalizzazione. Questo significa che, in presenza di condizioni al contorno o variabili specifiche, è possibile apportare un aggiustamento al fabbisogno energetico previsto per il futuro, a condizione che tali fattori siano opportunamente giustificati e documentati. La normalizzazione può considerare, ad esempio, variazioni attese nella produzione, espansioni dellâattivitĂ , o condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico (ad es., modifiche climaticherilevanti, cambiamenti nei turni di lavoro, ecc.), anche in relazione ai nuovi fabbisogni generati dai beni oggetto di investimento del progetto di innovazione. Ă importante che ogni fattore considerato sia supportato da dati e analisi documentati in modo rigoroso, in modo da dimostrare la necessitĂ di un aggiustamento del fabbisogno e, di conseguenza, del dimensionamento dellâimpianto. Questa possibilitĂ di normalizzazione consente di effettuare un dimensionamento piĂš realistico e in linea con le esigenze future, pur rispettando i requisiti della normativa Transizione 5.0.
Dnsh
 Come si applica lâeccezione riportata allâarticolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attivitĂ nel cui processo produttivo venga generata unâelevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti special si pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno allâambiente?
Ai fini dellâapplicabilitĂ dellâeccezione di cui allâarticolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024:
– Per i siti industriali non soggetti alla normativa âPollutant Release and Transfer Registersâ (PRTR), è richiesto il soddisfacimento delle prime tre condizioni di cui alla lettera d) sopra richiamata;
– Per i siti industriali soggetti alla normativa âPollutant Release and Transfer Registersâ (PRTR), è richiesto il soddisfacimento di tutte e quattro le condizioni di cui alla lettera d) sopra richiamata.
 Con riferimento alle imprese operanti nel settore della logistica, sono ammissibili i progetti di innovazione riguardanti il miglioramento del processo di gestione delle rotte, ad esempio tramite lâimplementazione di software per lâottimizzazione dei percorsi della flotta aziendale?
Si conferma lâammissibilitĂ al beneficio dei progetti di innovazione riguardanti lâimplementazione di software e soluzioni digitali per la gestione dei flussi logistici, la tracciabilitĂ delle merci e lâottimizzazione dei percorsi, trattandosi di investimenti che introducono innovazioni digitali nei processi aziendali secondo il paradigma 4.0 e che inoltre contribuiscono riduzione dei consumi energetici e a una a una maggiore efficienza operativa, con conseguente impatto positivo sulla sostenibilitĂ ambientale.
In tal senso, la circolare operativa âTransizione 5.0â prevede che per le imprese nel settore della logistica possa essere utilizzato come indicatore di prestazione il consumo di energia elettrica rispetto alla distanza percorsa o rispetto al numero di movimentazioni e alle tonnellate di merce effettivamente trasportata.
Con riferimento ai beni materiali tipicamente utilizzati nel settore della logistica, si precisa che, sulla base della prassi sinora emanata in materia di credito dâimposta beni strumentali 4.0, non possono essere ricompresi allâinterno dellâallegato A alla legge n. 232 del 2016, e, in particolare, al punto elenco 11 dei beni del primo gruppo del citato allegato, i veicoli a motore rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/858 del parlamento europeo e del consiglio, (ârelativo allâomologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonchĂŠ dei sistemi, dei componenti e delle entitĂ tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica iregolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CEâ). Inoltre, al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo allâambiente ai sensi dellâarticolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, si precisa che nellâambito dei beni appartenenti al citato punto elenco 11 devono considerarsi escluse anche le macchine alimentate a combustibili fossili, fatta salva lâapplicabilitĂ delle eccezioni previste allâarticolo 5 del decreto interministeriale 24 luglio 2024.