Tax credit per la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture ricettive
Chi può chiedere il credito d’imposta ?
I legali rappresentanti delle strutture alberghiere.
La struttura alberghiera deve risultare esistente alla data del 1° gennaio 2012.
Tax Credit strutture ricettive – alberghi – Cos’è una struttura alberghiera ?
Una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici
La struttura deve essere composta da non meno di sette per il pernottamento degli ospiti.
Tipologia delle strutture alberghiere ammesse al riconoscimento del credito d’imposta: alberghi villaggi albergo residenze turistico-alberghiere alberghi diffusi nonché quelle strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
Interventi ammissibili al credito d’imposta ai sensi dell’art. 2 del D. M. 7 maggio 2015
1) interventi di riqualificazione edilizia
gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia:
– le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici
– le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitarie tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso
– gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché’ non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1,lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia:
– gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
gli interventi di riqualificazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia:
– gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di cui al presente numero sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per 3 l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di riqualificazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente
– le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitarie tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso
– gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché’ non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1,lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia: – gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; gli interventi di riqualificazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia:
– gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di cui al presente numero sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per 3 l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di riqualificazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.
2) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
– gli interventi volti ad eliminare gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;
– la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate;
– gli interventi volti a eliminare le barrire sensoriali e della comunicazione.
3) interventi di incremento dell’efficienza energetica
– interventi di riqualificazione energetica, ovvero interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione non superiore ai valori definiti dall’Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, e successive modificazioni;
– gli interventi sull’involucro edilizio: interventi su un edificio esistente, parti di un edificio esistente o unità immobiliari esistenti, riguardante strutture opache verticali e orizzontali(pareti, coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, e successive modificazioni;
– gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione con: 4 impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza ovvero impianti geotermici a bassa entalpia, e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione; impianti di cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.
4) per spese per acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere Per spese per acquisto di mobili e componenti d’arredo, si intendono quelle:
– relative a rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l’altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni
– relative a mobili e complementi d’arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere
– relative a mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione
– relative a pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali
– quelle relative a arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all’interno delle strutture ricettive.
Le spese eleggibili ex art. 4 D.M. 7 maggio 2015 (nel rispetto degli interventi ammissibili ex art. 2 D.M. 7 maggio 2015).
Relativamente a interventi di riqualificazione edilizia:
costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti
demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma
ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma
interventi di miglioramento e adeguamento sismico
modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori
realizzazione di balconi e logge
recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda
sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali
sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico) 6
installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti
installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa
Relativamente a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, le spese per interventi che possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, quali:
sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica)
interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici
realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all’ospitalità delle persone portatrici di handicap
sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunicazione) in concomitanza di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche
installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l’apertura e chiusura di infissi o schermature solari
sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità
Relativamente a interventi di incremento dell’efficienza energetica:
installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo 7
coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica
installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua
la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, A+++)
Relativamente all’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti, prima del secondo periodo d’imposta successivo (art. 10, comma 7 D. L. 83/2014)
acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l’altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni
acquisto di mobili e di complementi d’arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere
acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione
acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;
arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all’interno delle strutture ricettive.
Agevolazione concedibile
Le singole voci di spesa elencate sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%.
L’importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera.
Credito d’imposta riconosciuto
Il 30% del totale delle spese eleggibili sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016
Se le spese eleggibili risultano essere il massimo ammissibile, ovvero euro 666.667, il relativo credito d’imposta riconoscibile (pari al 30% delle spese eleggibili) sarà di € 200.000.
Modalità di utilizzazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta riconosciuto è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Per la fruibilità del credito d’imposta riconosciuto consultare le Istruzioni per la compilazione dell’Unico 2015 pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, alla voce Riqualificazione strutture ricettive turistico-alberghiere.
Quando presentare l’istanza ?
Per le spese sostenute nell’anno Presentazione nell’anno Periodo per la compilazione dell’istanza sul Portale Click day
2014 2015 dal 15/9/15 ore 10,00 dal 12/10/15 ore 10,00 al 9/10/15 ore 16,00 al 15/10/15 ore 16,00
2015 2016 Dall’11 al 29 gennaio Dal 1° al 5 febbraio
2016 2017 Dal 9 al 27 gennaio Dal 30 gen. al 3 feb.
fonte: beniculturali.it