S.r.l.s e Start up Innovativa per il rilancio dell’imprenditorialità

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Società a responsabilità limitata (S.r.l.s.) e Start up innovativa sono le due fondamentali leve su cui puntare per il rilancio dell’imprenditorialità e della competitività del Paese. Il D.L. 76/2013 ha rivisto la disciplina di entrambi gli istituti, al fine di renderli più appetibili e facilmente fruibili a chi decide di avviare una nuova attività di impresa.

Viene eliminato il requisito dell’età per le S.r.l.s., è abrogato il divieto di cedere le quote a soggetti over 35 e l’obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci, che da ora in poi potranno essere individuati anche al di fuori della compagine sociale. La S.r.l.s. avrà capitale sociale variabile da € 1 A € 10.000. I conferimenti devono essere realizzati con solo denaro, mentre è imposta l’adozione integrale del prototipo di atto costitutivo già predisposto.
Per quanto riguarda le start up innovative, il decreto lavoro semplifica i requisiti per l’accesso alla relativa disciplina agevolativa. La società di capitali, non quotata, residente in Italia, costituita anche in forma cooperativa, potrà qualificarsi come start up innovativa anche se al momento della costituzione, e per i successivi 24 mesi.
Per la definizione del requisito dell’innovatività, sono ridefiniti i tre parametri (spese in ricerca e sviluppo, assunzione di  lavoratori qualificati, possesso di una privativa industriale) tra loro alternativi. La quota minima di spesa in ricerca e sviluppo è ridotta dal 20% al 15%.
Restano ferme tutte le altre condizioni richieste dalla norma istitutiva.
Per le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 179/2012, è abolito il termine dei 60 giorni per il deposito. Sono estese fino al 2016 le detrazioni d’imposta.

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