Il Decreto Legge n.91 del 20 Giugno 2017 recante “Disposizioni urgenti perla crescita economica nel Mezzogiorno”, prevede nuovi incentivi per i giovani imprenditori del Mezzogiorno per l’avvio di un’attività, con l’obiettivo di sostenere la nascita e la crescita delle imprese nel Mezzogiorno, grazie alla misura denominata Resto al Sud, che permette ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, di chiedere ed ottenere un incentivo economico, pari a 40.000 euro, di cui il 35% a fondo perduto, a copertura dell’intero investimento e del capitale circolante, e il 65% sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da Istituti di credito.
In particolare, il nuovo provvedimento, composto da 17 articoli e IV capi, che fa seguito a quello dello scorso dicembre (D.L. 243/16) con il quale sono stati aumentati gli incentivi agli investimenti industriali, mira a incentivare la nuova imprenditorialità attraverso la previsione di una specifica disciplina per l’istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES), con particolare riferimento alle aree portuali, ed una serie di misure volte alla semplificazione e alla velocizzazione degli investimenti, pubblici e privati, nel Mezzogiorno.
I soggetti ai quali è rivolta la misura, devono presentare, come dispone l’art.1, i seguenti requisiti:
- residenza in una delle seguenti regioni ( Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro 60 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria;
- non risultino già beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori misure alivello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità.
Il prestito offerto ai giovani meridionali che non dispongano di mezzi propri per avviare un’attività propria, esclusivamente nell’ambito della produzione di beni nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’industria ovvero relativa alla fornitura di servizi, deve essere rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, usufruendo del contributo in conto interessi e della garanzia, ossia, un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli Istituti di credito che hanno concesso il finanziamento e di una garanzia per la restituzione dei finanziamenti concessi dagli Istituti di credito da parte del soggetto gestore.
Inoltre i finanziamenti non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all’erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle impreseindividuali e delle società, e agli organi di gestione e di controllo delle società stesse.
Non rientrano nelle attività finanziate, quelle attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell’attività d’impresa.
Le domande, in particolare, possono essere presentate dai soggetti che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano entro 60 giorni dalla data di comunicazione del positivo esito dell’istruttoria nelle seguenti formegiuridiche:
- impresa individuale;
- società, ivi incluse le società cooperative.
I soggetti beneficiari della misura hanno l’obbligo di mantenere la residenza nellepredette regioni per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le societàdevono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni agevolate.
Il decreto inoltre, individua in via sperimentale una procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono, tutto ciò al fine di rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito dei giovani, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Per aree abbandonate o incolte, si intende quei terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l’attività agricola minima da almeno dieci anni, i terreni oggetto di rimboscamento artificiale, e le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni.
Per quanto riguarda i beni invece, essi possono essere dati in concessione ai soggetti che al momento della presentazione della domanda, risultino avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola volta, ma tutto ciò solo dopo aver presentato un progetto volto appunto alla valorizzazione e all’utilizzo del bene.
Successivamente al provvedimento di assegnazione che viene effettuato entro e non oltre 60 giorni dall’approvazione della graduatoria, l’immobile viene consegnato al beneficiario, con l’immissione in uso, il quale assume a sua volta l’obbligo di eseguirvi le attività come risulta dalprogetto presentato. Tra le attività rientrano quelle agricole, artigianali, commerciali e turistico-ricettive. Inoltre, il beneficiario detiene il bene e ha facoltà di godere e ditrasformare materialmente il bene medesimo in conformità alprogetto.
Nel caso in cui si tratti di beni immobili privati, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 40anni, devono manifestare al Comune l’interesse ad utilizzare i beni suddetti, attraverso la presentazione di un progetto di valorizzazionedel bene o dei beni che intendono utilizzare indicando, mediante appositocertificato notarile:
- i dati d’identificazione catastale;
- il proprietario del fondo, sulla base delle risultanze dei registriimmobiliari;
- coloro i quali abbiano eventualmente acquisito diritti sul bene in virtù diatti soggetti a trascrizione;
- l’inesistenza nei registri immobiliari di trascrizioni o iscrizionipregiudizievoli, nell’ultimo ventennio.
Il Comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene, entro 180 giorni dall’avvenuta comunicazione all’avente diritto, su istanza del presentatore del progetto, adotta gli atti di competenza idonei a consentire l’esecuzione del progetto per un periodo di durata pari a quello del contratto d’affitto.
Il decretoinfine, prevede un ulteriore misura, ossia quella che istituisce e regolamenta le cosiddette ZES “Zone EconomicheSpeciali”, con l’intento di concentrarle nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate, nelle quali le procedure amministrative e le procedure d’accesso alle infrastrutture per le imprese, siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell’amministrazione centrale, della regione interessata, e della relativa autorità portuale, al fine di permettere lo sviluppo della ZES, e di conseguenza di rilanciare la competitività dei porti delle regioni meridionali.
Per le ZES, sono previste agevolazioni fiscali aggiuntive, infatti le nuove imprese e quelle già esistenti, che hanno intenzione di avviare un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di alcune tipologie di agevolazioni, come ad esempio: procedure più semplificate e speciali rispetto alle procedure previste dalla ordinaria normativa e accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES alle condizioni definite dal soggetto per l’Amministrazione.
In conclusione, da quanto anzidetto, il Decreto prevede dunque strumenti di velocizzazione degli investimenti pubblici e privati, oltrealla semplificazione delle procedure adottate per la realizzazione degli interventi dei Patti per lo sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno , ed infine l’accelerazione dei tempi e la riduzione degli oneri a carico delle Amministrazioni centrali.
Valentina Solda