Nuove attività imprenditoriali: Requisiti e Agevolazioni

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Nuove attività imprenditoriali: Requisiti e Agevolazioni

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A chi si rivolge
Questa agevolazione è rivolta a persone che intendono avviare un’attività imprenditoriale di piccola dimensione in forma di società di persone. Sono pertanto ESCLUSE le ditte individuali, le società di capitali, le cooperative, le società di fatto e le società aventi un unico socio.

Per presentare la domanda, almeno la metà numerica dei soci che detiene almeno la metà delle quote, deve essere:

• maggiorenne alla data di presentazione della domanda
• non occupato alla data di presentazione della domanda
• residente nei territori di applicazione della normativa alla data del 1 gennaio 2000 oppure da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda.

I soci che rispondono a questi requisiti devono detenere almeno la metà delle quote di partecipazione.

Anche la sede legale e operativa della società deve essere ubicata nei territori agevolabili.

Nota bene:

Si considerano occupati ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 185/00 e quindi non possono avvalersi di questa agevolazione:

1. i titolari di rapporti di lavoro dipendente (a tempo determinato e indeterminato, anche a tempo parziale)
2. i titolari di contratti di lavoro a progetto, intermittente o ripartito
3. i soggetti che esercitano una libera professione
4. i titolari di partita IVA, anche se non movimentata
5. gli imprenditori, familiari (nel caso di impresa familiare) e coadiutori di imprenditori
6. gli artigiani

Le società devono essere già costituite al momento della presentazione della domanda.

Attenzione: Lo statuto societario deve essere conforme alle prescrizioni contenute nell’art. 12, co. 4 del D.M. 295/01 attuativo del D. Lgs. 185/00, il quale recita:

“gli statuti delle società devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venire meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza fissate all’articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo, per almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni.”

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