Incentivi per tirocini formativi Regione Puglia

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L’incentivo tende a favorire la realizzazione di progetti di tirocinio che contemplino non solo azioni di orientamento e formazione, ma anche esperienza lavorativa e qualificazione/riqualificazione professionale nei confronti di soggetti in condizioni di relativo svantaggio nel mercato del lavoro, giovani inoccupati/e e disoccupati/e, anche di lunga durata, che debbono essere inseriti/reinseriti nel mercato del lavoro. Scadenza 31 dicembre 2011.

Di seguito una scheda riepilogativa dell’intervento:

RISORSE DISPONIBILI
Complessivi € 15.000.000,00 (€ 5.000.000,00 per l’Intervento 1, € 10.000.000,00 per l’Intervento 2)

AREE DI INTERVENTO PRIORITARIE
Pari opportunità e non discriminazione
Sviluppo Sostenibile

INIZIATIVE AMMISSIBILI
Azione 1: attivazione presso imprese operanti sul territorio della Regione Puglia di tirocini, della durata minima di 720 ore e massima di 960
Azione 2: erogazione di incentivi per l’assunzione, rivolti alle imprese ospitanti che, al termine del periodo di tirocinio previsto nell’intervento 1, assumono il tirocinante o, in caso di più tirocinanti, assumono almeno il 50% di essi con contratto a tempo indeterminato con orario non inferiore alle 24 ore settimanali.

SOGGETTI BENEFICIARI
le imprese di qualsiasi dimensione
le cooperative
i consorzi di piccole e medie imprese aventi sede legale e/o produttiva nel territorio della Regione Puglia

DESTINATARI
Disoccupati/e o inoccupati/e, anche di lunga durata, qualificati come soggetti svantaggiati in possesso dei seguenti requisiti:
– età compresa tra 18 e 25 anni, elevati a 29 anni, se laureati, che, alla data di attivazione del tirocinio, risultino aver conseguito il titolo di studio da non più di 12 mesi
– età compresa tra 18 e 25 anni, elevati a 29 anni, se laureati, che siano inoccupati/disoccupati di lunga durata (inoccupati/disoccupati da più di 6 mesi)
– possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ovvero di un titolo di laurea (triennale, specialistica/magistrale, vecchio ordinamento o titolo equipollente rilasciato da Università straniere)
– status di inoccupato/a o disoccupato/a, privo/a di qualsiasi rapporto di lavoro e di qualsiasi forma di sostegno al reddito, risultante da idonea attestazione rilasciata dal centro per l’impiego competente per territorio, o, in alternativa, da autocertificazione
– residenza nel territorio regionale da almeno 2 anni
– cittadini italiani e comunitari, nonché stranieri regolarmente soggiornanti
– non aver prestato attività lavorativa nell’impresa ospitante nei 24 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, salvo il caso in cui il pregresso rapporto di lavoro abbia riguardato un profilo professionale diverso da quello oggetto del tirocinio
– non essere in rapporto di parentela fino al terzo grado o in rapporto di affinità fino al secondo grado con il legale rappresentante dell’impresa o con uno dei consiglieri di amministrazione o con il tutor tecnico (responsabile aziendale)
– non rivestire cariche societarie all’interno dell’impresa ospitante

TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Il tirocinio avrà una durata massima di 6 mesi per un numero complessivo massimo di 960 ore (40 ore settimanali), elevati a 12 mesi nel caso in cui il destinatario dell’intervento sia un soggetto un disabile, ovvero un tossicodipendente, un alcolista, un soggetto condannato ammesso alle misure alternative alla detenzione.

Il numero massimo di tirocinanti che ciascun soggetto può ospitare è:

1 tirocinante per impresa fino 5 dipendenti a tempo indeterminato
2 tirocinanti per impresa che occupa da 6 a 19 dipendenti a tempo indeterminato
il 10% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato per impresa che occupa più 20 dipendenti a tempo indeterminato

AGEVOLAZIONE

Azione 1
In relazione al periodo di tirocinio è previsto il riconoscimento di una indennità di frequenza in favore dei tirocinanti, di importo pari ad euro 5,00 per ogni ora di effettiva presenza e, comunque, per un importo complessivo che varia tra:
un minimo di € 3.600,00 corrispondente ad un numero complessivo di 720 ore di cui € 1.800,00 a carico della Regione Puglia e i restanti € 1.800,00 a carico del soggetto ospitante
un massimo di € 4.800,00 (pari a € 800,00 mensili) e corrispondente ad un numero complessivo di 960 ore di cui € 2.400,00 a carico della Regione Puglia e i restanti € 2.400,00 a carico del soggetto ospitante.
In ogni caso, il periodo di tirocinio non potrà avere una durata superiore a sei mesi, salvo che si tratti di disabili, tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

Azione 2
Riconoscimento al termine del tirocinio da parte della Regione di un incentivo in favore dell’impresa che procede all’assunzione del tirocinante o, se più di uno, almeno al 50% dei tirocinanti, con contratto a tempo indeterminato con orario non inferiore a 24 ore settimanali e attribuzione della qualifica corrispondente a quella acquisita con l’intervento di tirocinio. Tale assunzione dovrà essere effettuata entro 20 giorni dalla conclusione del tirocinio. L’importo del contributo è fissato nell’intensità massima del 50% del costo salariale lordo calcolato nei 12 mesi successivi all’assunzione

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