Franchising rivolta a nuove iniziative

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Questa agevolazione è rivolta a persone fisiche o società (di persone o di capitali) di nuova costituzione che intendono avviare un’attività imprenditoriale in franchising, da realizzare con Franchisor convenzionati con l’Agenzia.

Sono ESCLUSE le società di fatto e le società aventi scopi mutualistici.

Per presentare la domanda il titolare della ditta individuale o, nel caso di società, almeno la metà numerica dei soci che detiene almeno la metà del capitale sociale o delle quote, deve essere:

• maggiorenne alla data di presentazione della domanda
• non occupato alla data di presentazione della domanda
• residente nei territori di applicazione della normativa alla data del 1 gennaio 2000 oppure da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda.

Anche la sede legale e operativa della società deve essere ubicata nei territori agevolabili.

NOTA BENE

Si considerano occupati ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 185/00 e quindi non possono avvalersi di questa agevolazione:

1. i titolari di rapporti di lavoro dipendente (a tempo determinato e indeterminato, anche a tempo parziale)
2. i titolari di contratti di lavoro a progetto, intermittente o ripartito
3. i soggetti che esercitano una libera professione
4. i titolari di partita IVA, anche se non movimentata
5. gli imprenditori, familiari (nel caso di impresa familiare) e coadiutori di imprenditori
6. gli artigiani

Le ditte individuali devono essere costituite dopo la presentazione della domanda.
Le società devono essere già costituite al momento della presentazione della domanda.

Attenzione: lo statuto societario deve essere conforme alle prescrizioni contenute nell’art. 12, co. 4 del D.M. 295/01 attuativo del D.Lgs. 185/00, il quale recita:
“gli statuti delle società devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venire meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza fissate all’articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo, per almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni.”

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