Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

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Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

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LEGGE 23/12/1996, n. 662 – LEGGE 7/8/1997, n. 266 – D.M 31/5/99, n. 248
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Cos’è la garanzia pubblica e cosa fare per ottenerla

Si tratta del Fondo di Garanzia MCC SpA (Medio Credito Centrale) che, prestando gratuitamente la propria garanzia, sostiene le imprese che hanno  esigenza di accendere finanziamenti bancari a breve/medio-lungo termine. In breve, l’operazione consente l’accensione di mutui chirografari (per investimenti, consolidamento passività, prestiti  partecipativi e liquidità) in quanto garante della stessa operazione è il Fondo di Garanzia con l’unica condizione che i bilanci dell’impresa abbiano dei buoni indicatori.

Destinato alle piccole e medie imprese di ogni settore per qualunque operazione finanziaria nell’ambito dell’attività imprenditoriale, l’intervento del Fondo assistito dalla garanzia dello Stato abbatte il rischio sull’importo garantito fino a 1,5 milioni di euro, facilitando l’accesso al credito.

L’impresa che necessiti di un finanziamento finalizzato all’attività di impresa  può chiedere alla banca di garantire l’operazione con la garanzia pubblica. L’attivazione di questa garanzia è a rischio zero per la Banca che, in caso di insolvenza dell’impresa, viene risarcita dal Fondo Centrale di Garanzia e in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente dallo Stato, ed è a costo zero per le imprese ubicate nelle Regioni obiettivo 1 come la Puglia.

Rivolgendosi al Fondo centrale di Garanzia l’impresa quindi non ha un contributo in denaro ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che interviene, secondo i casi, fino al 50, al 60, al 70%  del finanziamento richiesto, fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro o, nel solo caso delle Riserve PON e POI, di 2,5 milioni di euro.

Quali importi garantisce, cosa garantisce  e chi può beneficiare della garanzia pubblica

Importi garantiti

Ciascuna impresa può beneficiare complessivamente di un importo massimo garantito pari a 1,5 milioni di euro (o a 2,5 milioni nel caso delle Riserve PON e POI). Per le sole imprese di trasporto merci su strada per conto terzi (codice 60.25 della classificazione ISTAT 1991) l’importo massimo garantito è di 750 mila euro.

Cosa garantisce

Le imprese possono beneficiare dell’intervento del Fondo per ogni tipo di esigenza finanziaria. Può essere garantita qualsiasi tipologia di operazione, purché direttamente finalizzata all’attività d’impresa: operazioni di leasing, finanziamenti a medio-lungo termine per investimenti, acquisizione di partecipazioni, prestiti partecipativi e altre operazioni quali, p.es., finanziamenti a breve termine, consolidamento, finanziamenti a medio-lungo termine per liquidità.

Chi può accedere alla garanzia pubblica

Possono accedere alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia  le PMI, comprese quelle artigiane, ubicate sul territorio nazionale (anche per investimenti all’estero)

 

Requisiti dimensionali, settoriali e territoriali

 Le PMI devono essere in possesso dei parametri dimensionali previsti dalla disciplina comunitaria in vigore (decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003).

Sono ammissibili le Pmi appartenenti a qualsiasi settore ad eccezione, ad oggi, dell’agricoltura, della pesca, dell’industria automobilistica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell’industria carboniera e della siderurgia (i cosiddetti settori “sensibili” esclusi dall’Unione Europea). Le imprese agricole possono però avvalersi della controgaranzia rivolgendosi ad un confidi che opera nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca. Attenzione però alle eccezioni: alcune attività comprese nella sezione A della Classificazione ISTAT 1991 (a titolo esemplificativo le attività di servizi connessi all’agricoltura, la caccia e la cattura di animali per allevamento, la silvicultura e l’utilizzazione di aree forestali) non sono considerate agricole in base alla normativa del Fondo e possono perciò beneficiare della garanzia diretta (vedi la circolare n. 549 del 6 maggio 2009).

Da un punto di vista territoriale possono accedere alla garanzia le Pmi situate sul territorio nazionale. Le Regioni in obiettivo 1 come la Puglia beneficiano di un ulteriore vantaggio in quanto l’operazione è a costo zero.

 Valutazione dei dati economico finanziari dell’impresa

Accertati i requisiti occorre verificare un’ulteriore condizione: il Fondo di Garanzia per le PMI è destinato infatti alle imprese valutate “economicamente e finanziariamente sane” sulla base di criteri di valutazione che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile dell’impresa beneficiaria. La valutazione del merito di credito ha generalmente ad oggetto i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Per le operazioni di consolidamento delle passività a breve e nel caso di acquisizione di partecipazione il Fondo acquisisce ulteriori informazioni relative alle singole operazioni di finanziamento.

I dati vengono inseriti in modelli standardizzati di calcolo (scoring) che permettono di misurare i principali indicatori economico-finanziari e il relativo scostamento dai “valori ottimali”. In base ai risultati l’impresa è inserita in una delle tre fasce di valutazione:

Fascia 1: proposta positiva al Comitato;

Fascia 2: la fascia due prevede sempre la necessità di valutare l’ammissione caso per caso sulla base, ad es., oltre che del cash flow dell’impresa, di una situazione di bilancio aggiornata, di un bilancio previsionale redatto secondo un modello specifico, di eventuali progetti di investimento, delle prospettive di mercato e di crescita dell’impresa, ecc…;

Fascia 3: proposta negativa al Comitato.

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