Il 12 febbraio 2015 sono state ufficializzate le disposizioni attuative dell’articolo 9 del D.L. 83 del 3 maggio 2014, incentrato sulla digitalizzazione delle strutture di ricezione turistica.
L’articolo 9 ha lo specifico obiettivo di regolamentare il credito d’imposta che può essere richiesto da quelle strutture di ricezione turistica che decidano d’implementare la digitalizzazione dei propri servizi.
Per i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016 è previsto un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per investimenti nella digitalizzazione.
Tra le voci di spesa comprese in questo elenco è possibile ricordare i costi per l’installazione di impianti wi-fi, la realizzazione di siti web ottimizzati per la visualizzazione da dispositivi mobili, la realizzazione e l’implementazione tecnica di programmi utili alla vendita online di servizi e pernottamenti.
Rientrano nelle spese annoverabili nel credito d’imposta anche i costi delle consulenze in marketing e comunicazione e gli investimenti per la formazione del personale aziendale in ambito IT.
Non sono comprese invece le spese per l’intermediazione commerciale. Ogni esercizio può vedersi riconosciuto un credito d’imposta fino a un importo massimo di 12.500€, considerando sempre il platfond generale pari a 15 milioni di euro per gli anni d’imposta dal 2015 al 2019.
Tra le realtà che possono fare richiesta del credito d’imposta è possibile elencare strutture alberghiere, alberghi diffusi, agenzie di viaggi,tour operator.
Il credito d’imposta può essere revocato in seguito a controlli fiscali che attestino la violazione dei requisiti, come per esempio la destinazione degli investimenti verso ambiti estranei alla digitalizzazione dei servizi forniti all’utenza.