Tra le novità più rilevanti introdotte dal Decreto Sostegni Bis, all’Art.32 compare il “nuovo” credito d’imposta: un’agevolazione pari al 30% prevista per la sanificazione dei luoghi di lavoro e per l’acquisto di mascherine e dispositivi di protezione individuale. Dato il prolungarsi dello stato di pandemia, l’importo stanziato per finanziarie la misura agevolativa, per l’anno 2021, è di 200 milioni di euro.
A chi spetta? Hanno diritto al nuovo credito d’imposta tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Sono ammesse anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, comma 4, del D.L. 34/2019 (decreto Crescita), come bed and breakfast.
E per quali spese? Danno diritto al credito d’imposta le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività.
Sono ammesse, in aggiunta alle spese già descritte, anche quelle sostenute per:
– l’acquisto di dispositivi di protezione individuale: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
– l’acquisto di dispositivi di sicurezza: termometri, termoscanner, tappeti, vaschette decontaminanti e igienizzanti (incluse le eventuali spese di installazione), che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
– l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
– l’acquisto di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale, incluse le eventuali spese di installazione;
– la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali.
Il credito d’imposta è introdotto nella misura del 30% delle spese elencate, se sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario.
La modalità di utilizzo del credito d’imposta è duplice: può essere fruito direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese (quindi periodo d’imposta 2021) oppure può essere oggetto di compensazione. Non è prevista, infine, la possibilità di cedere il bonus.
Un provvedimento direttoriale l’Agenzia delle Entrate stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.