Legge di Bilancio 2021: Credito d’Imposta potenziato

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Legge di Bilancio 2021: Credito d’Imposta potenziato

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La legge di Bilancio 2021 ha introdotto importanti novità riguardanti gli incentivi per imprenditori e professionisti che intendono effettuare investimenti necessari alla crescita e al buon funzionamento della propria attività.

Le imprese possono approfittare, dunque, di numerose opportunità per investire nel potenziamento della struttura aziendale, nella digitalizzazione, nella formazione professionale e manageriale.

Tra tutte le buone iniziative promosse, in questo articolo si vuole approfondire in particolare il bonus per gli investimenti nel Mezzogiorno e il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Bonus Investimenti nel Mezzogiorno

L’incentivo viene prorogato per il biennio 2021 – 2022 e riconosce un contributo sottoforma di credito d’imposta sui nuovi investimenti in beni strumentali, purché non si tratti di investimenti di mera sostituzione, da effettuare nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La misura dell’incentivo è pari a:

  • 45% per le piccole imprese;
  • 35% per le medie imprese;
  • 25% per le imprese di grandi dimensioni.

Fanno eccezione le regioni dell’Abbruzzo e del Molise, per le quali sono previste percentuali ridotte al 30%, al 20% e al 10%.

La misura agevolativa si riferisce agli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, nuovi di fabbrica, sostenuti da attività operative nelle regioni sopraelencate.

Credito d’imposta per gli Investimenti in Beni strumentali nuovi

La manovra ha stabilito l’alzamento delle aliquote agevolative e dei limiti di spesa ammissibili all’incentivo in riferimento agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, termine che può essere esteso fino al 30 giugno 2023 nel caso in cui l’ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e vengano pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisto del bene.

In particolare, circa gli investimenti sostenuti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, ovvero al 30 giugno 2022 in presenza di acconti, è previsto:

  • Per l’acquisto di beni diversi da “Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0” (Allegato A della legge 232/2016), ovvero diversi da “Beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0” (Allegato B della legge 232/2016), un credito d’imposta del 10% (15% se i beni sono destinati a favorire il lavoro agile) fino ad un massimo di spesa pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione di euro per i beni immateriali;
  • Per l’acquisto di beni materiali rientranti nell’allegato A, un credito d’imposta del 50% fino a 2,5 milioni di euro; del 30% per un importo tra 2,5 e 10 milioni di euro; del 10% se tra 10 e 20 milioni di euro di spesa.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, estendibile fino al 30 giugno 2023 in presenza di acconti:

  • Per l’acquisto di beni non riportati negli allegati A e B della legge 232/2016, credito d’imposta del 6% fino a 2 milioni di euro per i beni materiali e fino a 1 milione di euro per i beni immateriali;
  • Per l’acquisto di beni materiali rientranti nell’allegato A, credito d’imposta del 40% fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per un importo tra 2,5 e 10 milioni e del 10% se tra 10 e 20 milioni di euro di spesa.

Mentre, per gli investimenti in beni immateriali presenti nell’allegato B della legge 232/2016 viene riconosciuto un credito d’imposta del 20% per un importo di spesa fino a 1 milione di euro, cumulato nei due periodi di riferimento.

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con il modello F24, in tre quote annuali dello stesso importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni o dalla loro avvenuta interconnessione. Diversamente, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

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