Dal 20 novembre fino al 15 gennaio 2021, i contribuenti, che non hanno presentato istanza per il precedente contributo previsto dal decreto Rilancio, possono richiedere il contributo a fondo perduto previsto dai decreti “Ristori” e “Ristori bis” .
Coloro i quali hanno già presentato domanda riceveranno l’accredito delle somme sul conto corrente in maniera automatica.
Inoltre, possono accedere al contributo le partite IVA già attive in data 25 ottobre 2020 e le attività che non risultano cessate alla data di presentazione dell’istanza.
I soggetti che possono fruire di tale agevolazione sono i titolari di partita IVA che esercitano in misura prevalente una delle attività rientranti nei codici ATECO riportati nella tabella dell’allegato 1 del decreto “Ristori” (alberghi, ristoranti, bar, trasporto taxi, cinema, …) presenti in tutto il territorio nazionale e nell’allegato 2 del decreto “Ristori bis” (grandi magazzini, attività di commercio al dettaglio, attività di servizi alla persona, …) con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un alto livello di rischio.
Rimane il requisito dell’avvenuta riduzione dell’ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, il quale deve risultare inferiore ai due terzi del valore rilevato nel mese di aprile 2019. Tale requisito non è previsto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
In base all’attività svolta, si determina l’ammontare del contributo a fondo perduto considerando:
- le percentuali riportate nel decreto “Ristori” e nel decreto “Ristori bis”;
- la differenza rilevata tra il fatturato e i corrispettivi di aprile 2019 e il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020;
- le percentuali determinate in base all’ammontare dei ricavi e dei compensi registrati nell’anno 2019, ossia:
- 20%, ricavi e compensi non superiori a 400 mila euro;
- 15%, ricavi e compensi tra 400 mila euro e 1 milione di euro;
- 10%, ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro.
Ad ogni modo, viene riconosciuto un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi. Inoltre, il contributo non può superare i 150.000 euro.
La domanda di accesso ai contributi va presentata, direttamente e tramite intermediario, telematicamente dal sito Agenzia delle Entrate.