A partire dal 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021, i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza Covid-19 ,possono chiedere il contributo a fondo perduto introdotto dal decreto Agosto (art. 59, comma 1).
Le PARTITE IVA che possono fare richiesta devono essere state avviate prima del 1° luglio 2020 e svolgere attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone urbane di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, classificate come zona A o equipollenti, dei comuni di provincia o città metropolitane che hanno registrato un determinato numero di presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri. In particolare:
- Comuni capoluogo di provincia, devono aver registrato un numero di turisti residenti all’estero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- Comuni capoluogo di città metropolitane, devono aver registrato un numero di turisti residenti all’estero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
L’Agenzia delle Entrate ha elencato i comuni che rispettano i criteri previsti dal decreto Agosto, e sono: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino, Bari.
Inoltre, per poter accedere al contributo a fondo perduto occorre aver subito un calo di fatturato.
Il contributo spetta, infatti, se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020, degli esercizi sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione. Sono esonerati da tale requisito, le partite IVA la cui attività è iniziata dal 1° luglio 2019.
Sulla differenza rilevata tra i due valori di fatturato o corrispettivi (giugno 2020 rispetto a giugno 2019), viene applicata una determinata percentuale pari al:
- 15%, ricavi o compensi fino a 400.000 Euro;
- 10%, ricavi o compensi superiori a 400.00 Euro e fino a 1.000.000 Euro;
- 5%, ricavi o compensi superiori a 1.000.000 Euro.
Ad ogni modo, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 Euro; mentre, l’importo minimo stabilito è di 1.000 per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi.
Questo sarà l’importo minimo spettante ai soggetti la cui attività è iniziata dal 1° luglio 2019 nelle zone interessate all’agevolazione.
Tale contributo non è cumulabile con quello previsto per le attività di servizi della ristorazione, le quali potranno fare domanda soltanto per uno dei due contributi.
L’istanza può essere trasmessa telematicamente sul sito Agenzia delle Entrate, compilando l’apposito modello, dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021 direttamente dal richiedente o tramite intermediario. Il pagamento del contributo alle istanze accolte sarà effettuato con accredito diretto sul conto corrente indicato dal beneficiario.