Contratto di Sviluppo: Nuovi Investimenti e Regolamentazione

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A partire dal 29.09.2011 sarà possibile presentare le domande per il Contratto di Sviluppo mentre dal 30.09.2011 potranno essere avviati i primi investimenti. In data 28.07.2011, infatti, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare del Ministero dello sviluppo n. 21364 del 16.06.2011 che apporta alcuni chiarimenti sulla disciplina dei c.d. contratti di sviluppo mentre in data 30.07.2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dello sviluppo 11.05.2011.

I progetti d’investimento ammissibili sono quelli indicati all’art. 4 del decreto del 24 settembre 2010, ovvero i seguenti:
► progetti relativi ad investimenti nelle aree di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE (corrispondenti alla categoria compresa nel titolo II del decreto 24.09.2010);
► progetti relativi ad investimenti in aree diverse da quelle di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE effettuati da piccole e medie imprese, oppure da grandi imprese, che occupano meno di 750 dipendenti e/o il cui fatturato è inferiore a 200 milioni di euro, operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (corrispondenti alla categoria compresa nel titolo III del decreto 24.09.2010);
► progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (corrispondenti alla categoria compresa nel titolo IV del decreto 24.09.2010).

Riguardo alle prime due voci (progetti relativi ad investimenti), i progetti per cui si domandano le agevolazioni previste per i contratti di sviluppo sono le seguenti:
► realizzazione di nuove unità produttive;
► ampliamento di unità produttive esistenti;
► diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
► cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.

Per quanto concerne i progetti di ricerca industriale, invece, possono essere destinatari delle agevolazioni previste dal decreto 24.09.2010 gli organismi di ricerca ai sensi del Regolamento comunitario n. 800/2008 c.d. GBER (regolamento generale di esenzione per categoria). Le agevolazioni relative a tali progetti possono essere concesse a fronte di progetti di sviluppo sperimentale che possono prevedere anche attività di ricerca industriale. In ogni caso, la parte di sviluppo sperimentale deve essere, in termini di costi agevolabili, prevalente rispetto a quella di ricerca industriale.

Analizzate le tre categorie di progetti ammissibili evidenziamo che sono agevolabili i progetti di investimento da realizzare:
► negli interi settori produttivi manifatturiero, di estrazione di minerali e di fornitura di energia (salvo i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti normative UE);
► nella quasi totalità dei settori commercio, alloggio e ristorazione, informazione e comunicazione;
► in alcune attività di trasporto e magazzinaggio e di servizi (call center, vigilanza privata, servizi delle agenzie di viaggio ecc.).

Le agevolazioni per i Programmi di sviluppo (articolati in progetti di investimento ed eventuali progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale) sono concesse solo se il progetto rispetta le dimensioni minime di investimento previste dalla normativa vigente e possono e vengono erogate sotto forma di contributo in conto impianti, contributo alla spesa, contributo in conto interessi e finanziamento agevolato.

Le intensità delle agevolazioni sono definite sulla base della grandezza della società, del tipo di progetto e dal settore occupato dall’operatore economico.

Nel caso in cui il progetto rispecchi tutti i requisiti, l’interessato dovrà effettuare domanda di ammissione ai benefici a Invitalia, a cui sono affidate tutte funzioni riguardanti la gestione dei Contratti di sviluppo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto, all’erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell’agevolazione, alla partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all’investimento privato.

Autore: Redazione La Lente sul Fisco

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