Al via i contributi in conto interessi e in conto capitale per il settore del cinema. Con il decreto del ministero dei Beni e delle attività culturali del 15 gennaio scorso pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» n.56 dell’8 marzo scorso, sono state delineate le agevolazioni che riguardano il mondo del cinema e per le quali sono stati previsti stanziamenti per 100 milioni di euro.
Da un punto di vista soggettivo le agevolazioni sono usufruibili dalle imprese cinematografiche iscritte negli appositi elenchi informatici istituiti presso lo stesso Mibact ed individuati dall’articolo 3 del Dlgs n. 28 del 2004 nonché dai proprietari di sale cinematografiche non possedute in forma imprenditoriale.
Per il contributo in conto interessi l’elenco dei lavori agevolabili è corposo e possono essere divisi in due categorie: la prima, composta da lavori che possono essere oggetto di finanziamento solo se gli interventi avvengono in aree geografiche che verranno individuate dal programma triennale predisposto dalla Consulta territoriale per le attività cinematografiche; la seconda, invece, che non soggiace a tale condizione. Nella prima categoria di lavori, condizionata, appunto, dall’area geografica, rientrano le opere di realizzazione di nuove sale cinematografiche o di ripristino di quelle inattive, compreso l’acquisto dei locali, di trasformazione delle sale esistenti in multisala, di ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti, mentre nella categoria che possiamo definire “libera” rientrano gli interventi di installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale cinematografiche nonché di riattivazione di sale chiuse o dismesse.
Il contributo in conto interessi, concesso in presenza di mutui o leasing il cui importo non deve essere superiore al 90% del costo dell’investimento e soggetto ad appositi massimali di spesa indicati nel decreto, è finalizzato a ridurre l’interesse, a carico del soggetto che sostiene i lavori, ad una percentuale pari al 30% della tasso che è stabilito nei contratti di mutuo o leasing stipulati con soggetti autorizzati all’ esercizio dell’attività bancaria. L’interesse viene ridotto al 10% ove le sale siano ubicate in Comuni che ne siano sprovvisti ovvero in caso di trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a ventimila abitanti.
Condizione essenziale per beneficiare del contributo in conto interessi è che le imprese di esercizio o i proprietari di sale cinematografiche si impegnino a programmare, con apposito atto d’obbligo, almeno il 30% di film riconosciuti di nazionalità italiana o europei, percentuale ridotta al 20% per le monosale.
Per quanto riguarda il contributo in conto capitale, che deve rispettare il regime de minimis, gli interventi agevolabili riguardano la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico della sale esistenti, ma a condizione che rientrino nelle aree geografiche individuate della Consulta territoriale per le attività cinematografiche, la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse nonché la trasformazione in multisala di sale ubicate in centri cittadini con popolazione non inferiore a 20mila abitanti.
Il contributo in conto capitale di cui ai primi due interventi è alternativo a quelli in conto interessi concessi per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale delle sale e a quello di installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e sono concedibili se vi è l’atto d’obbligo per la programmazione dei film di nazionalità italiana o europea nelle percentuali sopra indicate. I contributi concessi sono in misura pari al 40% o al 30%, a seconda dell’intervento, dei costi sostenuti, purché non siano inferiori a 10mila euro, e nei limiti di spessa massimi previsti dal decreto. Per accedere al contributo in conto interessi è necessario presentare apposita domanda alla Direzione generale per il cinema entro sei mesi dalla data del contratto di mutuo o di leasing, ma non oltre diciotto mesi dalla apertura della sala cinematografica, mentre per il contributo in conto capitale la domanda deve essere presentata inderogabilmente entro il 30 aprile di ciascun anno.
Fonte Il sole 24 Ore