I beneficiari sono giovani imprenditori agricoli , anche organizzati in forma societaria, che intendono subentrare ad un parente entro il terzo grado nella conduzione dell’azienda. Per usufruire delle agevolazioni il giovane imprenditore agricolo in caso di ditta individuale o tutti i soci in caso di società (di persone, di capitali o cooperative, anche a scopo consortile), devono possedere i seguenti requisiti:
– età compresa tra i 18 ed i 39 anni al momento di ricevimento della domanda,
– avere almeno una unità operativa nei territori agevolati alla data di presentazione della domanda;
– qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.), richiesta anche in caso di società subentrante. Tale qualifica, se non presente alla data di presentazione
della domanda, deve sussistere al momento della delibera di ammissione alle agevolazioni.
L’attività d’impresa prevista nel progetto agevolato deve essere svolta per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data di inizio effettivo dell’attività d’impresa. Per un analogo periodo di tempo deve essere mantenuta la localizzazione dell’iniziativa (sede legale, amministrativa e operativa) nei territori agevolati.
La domanda di ammissione alle agevolazioni può essere presentata anche a subentro avvenuto da non più di 12 mesi rispetto alla data di ricevimento della stessa, ovvero, nel caso di subentro mortis causa ad un parente entro il terzo grado, purchè il progetto sia inoltrato nei sei mesi successivi al decesso.
In ogni caso il cedente deve avere partita IVA e il legittimo possesso dell’azienda almeno da due anni al momento della presentazione della domanda, o nei due anni precedenti il subentro se questo è avvenuto prima della presentazione della domanda.
Nel caso invece in cui il subentro non sia ancora avvenuto, al momento della presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve subentrare entro tre mesi dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni.
Iniziative ammissibili
Possono essere finanziati i progetti per lo sviluppo e il consolidamento di iniziative nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
I progetti devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
– riduzione dei costi di produzione;
– miglioramento e riconversione della produzione;
– miglioramento della qualità;
– tutela e miglioramento dell’ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.
Sono esclusi i progetti che prevedono investimenti di mera sostituzione di beni preesistenti.
L’investimento complessivo non può superare 1.032.000 euro, IVA esclusa.
Spese ammissibili
Aiuti agli investimenti
– studio di fattibilità, comprensivo dell’analisi di mercato;
– opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
– opere edilizie da acquistare o da eseguire ;
– oneri per il rilascio della concessione edilizia;
– allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;
– servizi di progettazione;
– beni pluriennali.
I beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica e acquistati successivamente alla data di delibera da parte di ISMEA di ammissione alle agevolazioni.
I beni oggetto delle agevolazioni devono essere vincolati all’esercizio dell’attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell’attività d’impresa e comunque fino all’estinzione del mutuo.
Aiuti per l’assistenza tecnica
istruzione e formazione;
prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari;
organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere;
Tipologia e intensità delle agevolazioni
AIUTI AGLI INVESTIMENTI
Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti consistono in contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato concessi entro i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria:
Nel caso di investimenti nel settore agricolo l’intensità lorda dell’aiuto non può superare:
il 60% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all’art. 36 lettera a), punti i), ii) e iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005;
il 50% dei costi ammissibili nelle altre zone.
L’importo globale degli aiuti concessi ad ogni singola impresa non può comunque superare i 400.000 euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o i 500.000 euro se l’azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all’art. 36 lettera a), punti i), ii) e iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005.
L’investimento deve essere realizzato entro cinque anni dall’insediamento dei giovani agricoltori.
Nel caso di investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, l’intensità lorda dell’aiuto non può superare:
– il 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni ammesse a beneficiare di aiuti ai sensi dell’art. 87,3,a) del Trattato CE;
– il 40% dei costi ammissibili nelle altre regioni.
AIUTI PER L’ASSISTENZA TECNICA
Le agevolazioni consistono in contributi a fondo perduto e sono erogate fino ad un massimo del 100% delle spese ammissibili.
Gli aiuti saranno erogati sotto forma di servizi agevolati e non comporteranno pagamenti diretti ai produttori.
PREMIO DI PRIMO INSEDIAMENTO
E’ concesso altresì un contributo a fondo perduto quale premio di primo insediamento pari a euro 25.000.
L’erogazione del premio di primo insediamento a favore dei giovani imprenditori agricoli viene effettuata da ISMEA al completamento del programma di investimenti ammesso alle agevolazioni, a condizione che l’attività agevolata sia stata avviata, che il beneficiario o tutti i soci della società beneficiaria siano in possesso della qualifica di I.A.P. e che nessuno di essi abbia precedentemente ottenuto altro premio di primo insediamento.
Erogazione dei contributi
Il procedimento di valutazione della domanda si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della stessa o della documentazione integrativa richiesta.
In caso di esito positivo viene deliberata l’ammissione alle agevolazioni e si procede alla stipula del contratto di concessione delle agevolazioni che disciplina i termini e le condizioni per l’attuazione dell’iniziativa agevolata.
Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti sono erogate da ISMEA secondo le modalità stabilite nel contratto di concessione delle agevolazioni.
La società beneficiaria, o il beneficiario in caso di ditta individuale, successivamente alla stipula del contratto, può rendicontare le spese effettuate per stati di avanzamento lavori e chiedere l’erogazione delle agevolazioni corrispondenti.
L’erogazione delle agevolazioni avviene, normalmente, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della documentazione completa.
La realizzazione del programma di investimenti deve essere completata e rendicontata entro il termine previsto dal contratto di concessione delle agevolazioni.
fonte CCIAA di Lucc