Incentivi per i lavoratori che tornano in Italia

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Focus dell’Agenzia sugli incentivi fiscali per i lavoratori che ritornano in Italia
Con la circ. 14/2012, forniti chiarimenti e indicazioni relative a beneficiari, contenuto degli incentivi e adempimenti dei datori di lavoro. L’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 14/2012 di ieri, ha reso note le linee guida sugli incentivi fiscali riservati ai cittadini dell’Unione europea che hanno maturato esperienze culturali e professionali all’estero e che scelgono di tornare nel nostro Paese. Si ricorda che tali incentivi sono stati disciplinati dalla L. n. 238/2010, con ulteriori modifiche introdotte dal DL n. 216/2011, noto anche come “Milleproroghe”.
In particolare, la L. n. 238/2010 si propone di contribuire allo sviluppo del nostro Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate dai cittadini dell’Unione europea che, dopo aver risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, hanno studiato, lavorato o conseguito una specializzazione post lauream all’estero e decidono di fare rientro in Italia. A tale fine, si prevede la concessione di incentivi fiscali riguardanti l’imposta sul reddito delle persone fisiche sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa avviate in Italia da soggetti in possesso di determinati requisiti. Infatti, l’art. 3, comma 1, della citata legge prevede che i predetti redditi percepiti dai soggetti beneficiari concorrano alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali: 20% per le lavoratrici e 30% per i lavoratori.

In relazione a ciò, con la circ. 14/2012, l’Agenzia delle Entrate approfondisce aspetti relativi ai beneficiari dell’agevolazione, al contenuto degli incentivi e sulla procedura da seguire per richiederli al proprio datore di lavoro.

Per quanto concerne i beneficiari, la norma prevede che abbiano diritto agli incentivi i cittadini dell’Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che sono assunti o avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività. A questo proposito, l’Agenzia precisa che il termine “assunzione” assorbe non solo le attività di lavoro dipendente, ma anche quelle che producono redditi assimilati.

Agevolazione anche sui redditi da co.co.co. o collaborazione a progetto

Ciò significa, ad esempio, che l’agevolazione ricade anche sui redditi da collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, così come sulle somme ricevute a titolo di borse di studio. Inoltre, sempre nella circolare in argomento, si precisa che l’attività in Italia è agevolata anche se non è attinente all’attività di studio o lavoro svolta all’estero.

Un’altra importante precisazione, riguarda la possibilità di accesso a tale beneficio per i cittadini comunitari, nati dopo il 1° gennaio 1969, che abbiano maturato i requisiti a partire dal 20 gennaio 2009 e che, in seguito, siano stati assunti o abbiano avviato un’attività di lavoro autonomo o d’impresa in Italia, fermo restando che le agevolazioni decorrono dal 28 gennaio 2011, ossia dalla data da cui è in vigore la  L. n. 238/2010. La circolare in argomento, infatti, precisa che il 20 gennaio 2009, ossia il giorno in cui è stato presentato il Ddl. relativo agli incentivi, è la data a partire dalla quale contano l’assunzione o l’avvio dell’attività in Italia. In altri termini, può beneficiarne non solo chi possiede i requisiti a questa data, ma anche chi li matura successivamente, e comunque prima di essere assunto.

Ancora, l’Agenzia ricorda che possono accedere al beneficio i lavoratori che hanno trasferito residenza e domicilio in Italia anche prima dell’assunzione o dell’avvio dell’attività, purché il trasferimento sia funzionale ad essa, ossia, come spiega la circolare 14/2012, avvenga nei 3 mesi che ne precedono l’inizio. Inoltre, ciò che conta ai fini dell’accesso all’agevolazione è che il cittadino abbia effettivamente svolto attività di lavoro o studio all’estero e che sia in grado di dimostrarlo.

Infine, per quanto riguarda gli adempimenti dei datori di lavoro per riconoscere gli incentivi fiscali, l’Agenzia ricorda che entro il prossimo 31 maggio i sostituti d’imposta dovranno rilasciare un nuovo CUD per l’anno 2011 ai lavoratori interessati che, in possesso dei requisiti, richiedono l’applicazione del beneficio per lo stesso anno. In via residuale, nella circolare 14/2012 si ricorda la possibilità di richiedere il rimborso a un Ufficio territoriale dell’Agenzia, allegando la documentazione che prova la sussistenza dei presupposti per ottenere l’agevolazione.
Infine, l’Agenzia spiega che, a partire dall’anno d’imposta 2012, è comunque consentito al lavoratore di presentare la richiesta al datore di lavoro anche oltre il termine di 3 mesi dall’assunzione. In questo caso, è facoltà del datore di lavoro riconoscere l’applicazione del beneficio a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta

fonte Eutekne.it

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